assistenza continuativa esclusiva
In tal senso i permessi lavorativi possono essere concessi anche ai lavoratori che – pur risiedendo o lavorando in luoghi anche distanti da quello in cui vive la persona con disabilità in situazione di gravità come, per esempio, nel caso del personale di volo delle linee aeree, del personale viaggiante delle ferrovie o dei marittimi – offrano allo stesso un’assistenza sistematica ed adeguata. Il programma di assistenza In questi casi l’INPS prevede la presentazione di un nuovo documento: il programma di assistenza a firma congiunta del lavoratore e del disabile assistito o del tutore o dell’amministratore di sostegno . Il ribadisce che sono tenuti a presentare il programma di assistenza i lavoratori che risiedono o lavorano in luoghi distanti da quello in cui risiede di fatto la persona con disabilità in situazione di gravità, ma che, comunque, prestano al portatore di handicap un’assistenza sistematica ed adeguata. La “lontananza” secondo l’INPS è tale quando il tempo normalmente necessario per coprire tale distanza fra l’abitazione o il luogo di lavoro del lavoratore e l’abitazione del disabile superi i sessanta minuti. Nel programma di assistenza devono essere esplicitate le motivazioni della richiesta quali: visite mediche programmate in Italia e all’estero, sostituzione programmata di personale badante, sostituzione di altro familiare nell’assistenza ecc. Da sottolineare l’enfasi che l’INPS attribuisce alla programmazione delle visite o dell’assistenza sostitutiva: lascia intendere che le eventuali emergenze non sono ammesse quale motivo di richiesta di permesso retribuito. Il programma va siglato con firma congiunta del lavoratore e del disabile assistito ed è acquisito dal datore di lavoro che ne valuta la congruità . Relativamente al requisito della continuità, il Dipartimento ritiene che il Legislatore abbia voluto collegare in senso stretto la concessione dei permessi al requisito definito dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/92 e cioè correlando la situazione di gravità alla necessità di un intervento assistenziale «permanente, continuativo e globale»: la situazione di handicap grave richiede per definizione l’assistenza continuativa. Ma il Dipartimento precisa anche che la continuità dell’assistenza non costituisce la finalità del permesso, e tale non potrebbe essere data l’esigua consistenza degli stessi, pari a tre giorni al mese, ma ne costituisce, al contrario, il presupposto di fatto legittimante. Nella sostanza, se non preesiste la continuità dell’assistenza, sistematica e costante al di fuori dell’orario di lavoro, i permessi non vanno concessi. Il Dipartimento attribuisce discrezionalità e responsabilità di valutazione alle amministrazioni interessate: «la situazione sarà valutata di volta in volta e a seconda delle circostanze concrete da parte dell’amministrazione interessata» . Motivare l’assenza I permessi mensili o i permessi giornalieri vengono concessi sulla base di una certificazione di handicap grave del richiedente se è il disabile lavoratore o del familiare del richiedente. Anche le due eccezioni a suo tempo previste dall’INPS mancato possesso di patente da parte di un familiare, non lavoratore, convivente con il soggetto handicappato e quindi potenzialmente in grado di prestare assistenza e necessità particolari legate alla lontananza dall’abitazione del disabile , sono superate dalla più recente , che ha introdotto, come unica forma di “motivazione” supplementare nei casi di lontananza dell’abitazione, il programma di assistenza di cui abbiamo parlato più sopra.
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